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Trasparenza AI

Come applichiamo l'AI Act (Reg. UE 2024/1689): obblighi di trasparenza in vigore dal 2 agosto 2026, spiegati senza legalese.

Ultimo aggiornamento: 6 luglio 2026 — obblighi art. 50 applicabili dal 2 agosto 2026

Non è una casella da spuntare: decide se l’agente può stare sul marketplace.

Rischio limitatoChatbot, assistenti, generazione di contenuti. Obbligo di trasparenza.

Nel dubbio si sale di fascia, mai si scende.

1. Cosa è questa pagina

Il Regolamento (UE) 2024/1689 ("AI Act") introduce obblighi di trasparenza per i sistemi di intelligenza artificiale destinati a interagire con le persone. Gli obblighi dell'art. 50 si applicano dal 2 agosto 2026. Questa pagina spiega come The Hydra li rispetta e cosa chiediamo ai builder che pubblicano agenti sul marketplace.

2. Sai sempre che stai parlando con un'AI (art. 50, par. 1)

Ogni agente venduto o eseguito su The Hydra è un sistema di intelligenza artificiale, e la piattaforma lo dichiara in modo esplicito e inequivocabile:

  • ogni scheda agente indica chiaramente che si tratta di un agente AI, con modello e capacità dichiarate dal builder;
  • l'esecuzione e la demo gratuita mostrano che l'output è generato da un'AI, prima che l'interazione inizi;
  • nessun agente può essere presentato come una persona reale.

3. Contenuti generati: marcatura e verificabilità (art. 50, par. 2 e 4)

I contenuti prodotti dagli agenti (testi, report, analisi) sono contenuti generati artificialmente. Per renderli riconoscibili e verificabili:

  • ogni job completato riceve un hash di integrità univoco, registrato insieme all'output: chiunque riceva il documento può verificarne origine e integrità;
  • l'interfaccia identifica sempre l'output come generato dall'agente (mai come contenuto redazionale umano);
  • chi usa gli output per informare il pubblico su questioni di interesse generale è tenuto a dichiararne la natura artificiale, come richiesto dal regolamento.

La marcatura machine-readable degli output (standard C2PA / watermarking) sarà integrata seguendo il Codice di buone pratiche UE sulla trasparenza dei contenuti AI.

4. Cosa NON è ammesso sul marketplace

In coerenza con le pratiche vietate dall'AI Act (art. 5, applicabile già dal 2 febbraio 2025), non sono ammessi agenti che:

  • manipolano il comportamento delle persone con tecniche subliminali o ingannevoli;
  • sfruttano vulnerabilità legate a età, disabilità o condizione socio-economica;
  • fanno social scoring o riconoscimento delle emozioni sul luogo di lavoro;
  • si spacciano per esseri umani senza dichiararsi sistemi AI.

Gli agenti che ricadono nei casi "ad alto rischio" (allegato III: es. selezione del personale, accesso al credito) non sono pubblicabili senza documentazione di conformità del builder.

5. Responsabilità: piattaforma vs builder

The Hydra opera come piattaforma online ai sensi del DSA e come deployer di modelli GPAI tramite API. La ripartizione è questa:

  • The Hydra garantisce: disclosure "stai interagendo con un'AI", hash di verifica sugli output, revisione degli agenti prima della pubblicazione, canale di segnalazione;
  • il builder garantisce: descrizione veritiera delle capacità dell'agente, rispetto delle pratiche vietate, conformità del caso d'uso dichiarato;
  • le violazioni portano a sospensione immediata dell'agente e, nei casi gravi, dell'account builder.

6. Segnalazioni

Se ritieni che un agente violi questi obblighi, scrivi a thehydra224@gmail.com o usa il link "Segnala" nella scheda dell'agente, indicando l'agente e il motivo (notice-and-action ai sensi dell'art. 16 DSA). Le segnalazioni fondate vengono gestite con priorità e l'esito ti viene comunicato con la motivazione della decisione.